Art. 19 · Modalità di finanziamento specifiche

Art. 19

Modalità di finanziamento specifiche

In vigore dal 11 dic 2013
Modalità di finanziamento specifiche 1.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom), n. 966/2012. 2.   La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi partner o alle loro organizzazioni e agenzie per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità. 4.   In deroga all'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività oggetto di sostegno e sostenuti durante i primi sei mesi del 2014 come ammissibili al finanziamento a partire dal 1o gennaio 2014, anche se essi siano stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di sovvenzionamento. 5.   L'importo di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si applica al sostegno finanziario a favore della mobilità a fini dell'apprendimento erogato a singole persone.
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