Art. 18
Bilancio
In vigore dal 11 dic 2013
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma a decorrere dal 1o gennaio 2014 ammonta a 14 774 524 000 EUR a prezzi correnti.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato alle azioni del programma secondo la ripartizione seguente, con un margine di flessibilità non superiore al 5 % per ciascun importo stanziato:
a)
il 77,5 % all'istruzione e alla formazione. Dalla citata percentuale sono assegnati i seguenti stanziamenti minimi:
i)
il 43 % all'istruzione superiore corrispondente al 33,3 % del bilancio totale;
ii)
il 22 % all'istruzione e alla formazione professionale corrispondente al 17 % del bilancio totale;
iii)
il 15 % all'istruzione scolastica corrispondente all'11,6 % del bilancio totale;
iv)
il 5 % all'apprendimento degli adulti (corrispondente al 3,9 % del bilancio totale);
b)
il 10 % alla gioventù;
c)
il 3,5 % allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;
d)
l'1,9 % all'iniziativa Jean Monnet;
e)
l'1,8 % allo sport, di cui una percentuale non superiore al 10 % a favore dell'attività di cui all', paragrafo 1, lettera b);
f)
il 3,4 % quali sovvenzioni di funzionamento destinate alle agenzie nazionali; nonché
g)
l'1,9 % alle spese amministrative da coprire.
3. Degli stanziamenti previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 2, almeno il 63 % è assegnato alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, almeno il 28 % alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e il 4,2 % al sostegno delle riforme politiche.
4. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un ulteriore importo così come stabilito da strumenti esterni di vario tipo, quali lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA), è assegnato ad azioni sulla mobilità a fini dell'apprendimento, mobilità da e verso paesi partner, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni e/o organizzazioni di tali paesi. Il presente regolamento si applica all'utilizzo di tali fondi, garantendo la conformità ai regolamenti che disciplinano tali strumenti esterni e, nel caso del DCI, rispettando inoltre i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Il finanziamento è reso disponibile attraverso due attribuzioni pluriennali che coprono, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni restanti. L'assegnazione di tali fondi è fissata nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti esterni di cui al primo comma, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. La cooperazione con i paesi partner può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di tali paesi da rendere disponibili secondo le procedure che dovranno essere concordate con gli stessi.
L'azione per la mobilità degli studenti e del personale tra paesi del programma e paesi partner, finanziata mediante stanziamenti a titolo del DCI, si concentra su ambiti rilevanti per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di sviluppo.
5. L'importo di riferimento finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, incontri di esperti e azioni informative e di comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui queste sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, le spese informatiche incentrate sul trattamento e sullo lo scambio di informazioni, e tutte le altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.
6. L'importo di riferimento finanziario può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma delle decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE. Se necessario, per coprire spese analoghe si potrebbero inserire nel bilancio stanziamenti per il periodo successivo al 2020, così da consentire la gestione di azioni e attività non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.
7. I fondi a favore della mobilità individuale a fini dell'apprendimento, di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', lettera a), che devono essere gestiti da un'agenzia nazionale o da agenzie nazionali (l'"agenzia nazionale"), sono assegnati in base alla popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla performance. Il parametro della performance rappresenta il 25 % dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 8 e 9. Per quanto riguarda i partenariati strategici di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 1, lettera a), che devono essere selezionati e gestiti da un'agenzia nazionale, i fondi sono assegnati sulla base di criteri che devono essere definiti dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Per quanto possibile, tali metodi sono neutri rispetto ai diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri, evitano riduzioni sostanziali della dotazione annuale degli Stati membri da un anno al successivo e riducono al minimo gli squilibri eccessivi nel livello di sovvenzioni concesse.
8. L'assegnazione dei fondi basata sulla performance si realizza in modo tale da promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per valutare la performance si basano sui più recenti dati disponibili e si concentrano particolarmente sui seguenti aspetti:
a)
il livello dei risultati annuali realizzati; e
b)
il livello dei pagamenti annuali effettuati.
9. L'assegnazione dei fondi per l'anno 2014 si basa sui dati disponibili più recenti sulle azioni svolte e sull'utilizzo del bilancio relativo ai programmi di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Erasmus Mundus fino al 31 dicembre 2013 incluso.
10. Il programma può offrire un sostegno mediante specifiche e innovative modalità di finanziamento, in particolare quelle previste all'.
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