Art. 14
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi
In vigore dal 11 dic 2013
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi
1. La cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi contribuisce a:
a)
forme di partenariato strategico tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza che promuovono la cittadinanza attiva, l'innovazione sociale, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;
b)
piattaforme di supporto informatico che consentono l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza, la mobilità virtuale e gli scambi di buone prassi.
2. Tale azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità e gli scambi di conoscenze mediante partenariati tra le organizzazioni nei paesi del programma e nei paesi partner, in particolare mediante l'apprendimento tra pari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1288:oj#art-14