Art. 11 · Obiettivi specifici

Art. 11

Obiettivi specifici

In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi specifici 1.   Conformemente all'obiettivo generale del programma come specificato all', e in particolare agli obiettivi del quadro rinnovato di cooperazione europea nel settore della gioventù (2010-2018), il programma persegue i seguenti obiettivi specifici: a) migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie al rafforzamento dei legami tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro; b) favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni del settore della gioventù e/o altre parti interessate; c) integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica rafforzata, un migliore impiego degli strumenti dell'Unione per trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone prassi; d) accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate dell'Unione e di paesi partner e organizzazioni internazionali, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi partner. 2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e rilevanti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.
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