Art. 1
Ambito d'applicazione del programma
In vigore dal 11 dic 2013
Ambito d'applicazione del programma
1. Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato "Erasmus+" ("il programma").
2. Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
3. Nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari settori negli Stati membri, il programma riguarda i seguenti ambiti:
a)
l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);
b)
la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e informale;
c)
lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale.
4. Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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