Art. 1 · Ambito d'applicazione del programma

Art. 1

Ambito d'applicazione del programma

In vigore dal 11 dic 2013
Ambito d'applicazione del programma 1.   Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato "Erasmus+" ("il programma"). 2.   Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 3.   Nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari settori negli Stati membri, il programma riguarda i seguenti ambiti: a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli adulti (Grundtvig); b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e informale; c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale. 4.   Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1288:oj#art-1