Art. 5 · Dotazione di bilancio

Art. 5

Dotazione di bilancio

In vigore dal 11 dic 2013
Dotazione di bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma COSME è fissata a 2 298,243 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui non meno del 60 % sono destinati agli strumenti finanziari. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. 2.   La dotazione finanziaria del programma COSME istituito dal presente regolamento può coprire anche le spese connesse ad azioni preparatorie e ad attività di monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione che siano direttamente necessarie ai fini dell'attuazione del programma COSME e del raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare esso copre, con una gestione efficiente sotto il profilo dei costi, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, inclusa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione se esse sono connesse agli obiettivi generali del programma COSME, spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma COSME. Le spese in questione non superano il 5 % del valore della dotazione finanziaria. 3.   La dotazione finanziaria del programma COSME destina la percentuale indicativa del 21,5 % dell'importo totale all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera b), dell'11 % all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera c) e del 2,5 % all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera d). La Commissione può discostarsi da queste percentuali indicative ma non più del 5 % del valore della dotazione finanziaria. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', per modificare tali percentuali indicative. 4.   La dotazione finanziaria può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione al programma COSME che sostituisce le misure adottate a norma della decisione n. 1639/2006/CE. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio anche dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.
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