Art. 9 · Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei

Art. 9

Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei

In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei 1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente soggetti a a manutenzione. 2.   La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti dell'istituzione e del funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto A dell’allegato che sono necessari a garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il costante miglioramento. 3.   Il ricorso dei paesi non partecipanti alle componenti unionali dei sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato è disciplinato da accordi con tali paesi che si dovranno concludere in conformità all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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