Art. 8 · Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

Art. 8

Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte 1.   La partecipazione alle azioni comuni di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), avviene su base volontaria. 2.   I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, comprese le competenze linguistiche. 3.   I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per sensibilizzare in merito a tali azioni congiunte e garantire l'impiego dei risultati ottenuti.
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