Art. 5 · Obiettivo generale e obiettivo specifico

Art. 5

Obiettivo generale e obiettivo specifico

In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivo generale e obiettivo specifico 1.   L'obiettivo generale del programma è quello di migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno rafforzando la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali e i loro funzionari. 2.   L'obiettivo specifico del programma è quello di sostenere la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti. 3.   Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo è valutato sulla base, in particolare, degli indicatori seguenti: a) la disponibilità della rete comune di comunicazione e il completo accesso ad essa per i sistemi d’informazione europei; b) le reazioni dei paesi partecipanti sui risultati delle azioni che rientrano nel programma.
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