Art. 3 · Partecipazione al programma

Art. 3

Partecipazione al programma

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione al programma 1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo. 2.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: a) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del Consiglio di associazione o accordi analoghi; b) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a quelli dell’Unione. I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione. La loro partecipazione sostiene solo le attività che rientrano nel programma intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.
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