Art. 9 · Risorse

Art. 9

Risorse

In vigore dal 11 dic 2013
Risorse 1.   La dotazione finanziaria per la realizzazione delle attività di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, e per la copertura dei rischi ad esse connessi, è fissata a 7 071,73 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dall’1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. L'importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa a prezzi correnti: a) per le attività di cui all', paragrafo 1, lettera a), 1 930 milioni di EUR; b) per le attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), 3 000 milioni di EUR; c) per le attività di cui all', paragrafo 1, lettera c), 1 580 milioni di EUR; d) per le attività di cui all', paragrafo 1, lettera d,) e all', paragrafo 3, 561,73 milioni di EUR. 2.   Fatti salvi gli importi assegnati allo sviluppo di applicazioni basate sui sistemi nel quadro di Orizzonte 2020, gli stanziamenti di bilancio assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS, comprese le entrate con destinazione specifica, finanziano le attività di cui all', paragrafo 2, fino a un massimo di 100 milioni di EUR a prezzi costanti. 3.   La Commissione può ridestinare finanziamenti da una categoria di spesa a un'altra, come stabilito al paragrafo 1, terzo comma, lettere da a) a d), fino a un massimo del 10 % dell'importo previsto al paragrafo 1, primo comma. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo previsto al paragrafo 1, primo comma, la Commissione consulta il comitato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a ogni riassegnazione di finanziamenti fra le varie categorie di spesa. 4.   Gli stanziamenti sono eseguiti in conformità delle disposizioni applicabili del presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 5.   Gli impegni di bilancio relativi ai programmi Galileo ed EGNOS sono stanziati in annualità. 6.   La Commissione gestisce le risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 in modo trasparente ed efficiente in rapporto ai costi. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla strategia perseguita in materia di gestione dei costi.
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