Art. 7
Attività
In vigore dal 11 dic 2013
Attività
1. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS per il periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento sono concessi per finanziare attività connesse ai seguenti aspetti:
a)
conclusione della fase di dispiegamento del programma Galileo di cui all', lettera c);
b)
fase operativa del programma Galileo di cui all', lettera d);
c)
fase operativa del programma EGNOS di cui all', lettera d);
d)
gestione e monitoraggio dei programmi Galileo ed EGNOS.
2. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS sono altresì concessi, conformemente all', paragrafo 2, per finanziare attività legate alla ricerca e allo sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.
3. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai programmi Galileo ed EGNOS coprono anche le spese della Commissione per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie alla gestione dei programmi e alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui agli , paragrafi 4 e 5. Dette spese possono coprire in particolare:
a)
gli studi e le riunioni di esperti;
b)
le azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, aventi legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggano in particolare di instaurare sinergie con altre pertinenti politiche dell'Unione;
c)
le reti di tecnologia dell’informazione (IT) il cui scopo sia l’elaborazione o lo scambio di informazioni;
d)
ogni altra assistenza tecnica o amministrativa fornita alla Commissione per la gestione dei programmi.
4. I costi dei programmi Galileo ed EGNOS e delle loro diverse fasi sono individuati chiaramente. La Commissione, in conformità del principio di gestione trasparente, informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all' ("comitato") a cadenza annuale della destinazione e dell'uso dei finanziamenti dell’Unione, inclusa la riserva per imprevisti, a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e dell'utilizzo fatto dei finanziamenti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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