Art. 33 · Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Art. 33

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

In vigore dal 11 dic 2013
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio 1.   La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi Galileo ed EGNOS. Tale relazione contiene tutte le informazioni attinenti ai programmi, in particolare riguardo a gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio, entrate, scadenze e risultati, di cui all', paragrafo 2, lettera d), nonché riguardo al funzionamento degli accordi di delega conclusi in base all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1. Essa comprende: a) un riepilogo dei finanziamenti allocati e utilizzati per i programmi di cui all', paragrafo 4; b) informazioni sulla strategia di gestione dei costi perseguita dalla Commissione di cui all', paragrafo 6; c) una valutazione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale; d) un riepilogo esecuzione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale. compresi sistemi e tecniche di gestione del rischio, di cui all', paragrafo 2; e) una valutazione delle misure adottate per ottimizzare i benefici socio-economici dei programmi. 2.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti con entità del settore privato eseguita dall'agenzia del GNSS europeo e dall'ESA rispettivamente a norma dell', paragrafo 7, e dell', paragrafo 3. La Commissione informa anche il Parlamento europeo e il Consiglio: a) di ogni riassegnazione di finanziamenti fra categorie di spesa effettuata ai sensi dell', paragrafo 3; b) di ogni impatto dell'applicazione dell', paragrafo 2, sui programmi Galileo ed EGNOS.
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