Art. 30 · Assistenza tecnica

Art. 30

Assistenza tecnica

In vigore dal 11 dic 2013
Assistenza tecnica Per l'assolvimento dei compiti di tipo tecnico di cui all’, paragrafo 2, la Commissione si può avvalere della necessaria assistenza tecnica, in particolare della capacità e della professionalità delle agenzie nazionali competenti in ambito spaziale o dell'assistenza di esperti indipendenti e di organismi in grado di fornire analisi e pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS. Anche entità diverse dalla Commissione coinvolte nella governance pubblica dei programmi, compresa l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA, possono ricevere la stessa assistenza tecnica nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.
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