Art. 29 · Accordi internazionali

Art. 29

Accordi internazionali

In vigore dal 11 dic 2013
Accordi internazionali L’Unione può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE.
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