Art. 28 · Misure degli Stati membri

Art. 28

Misure degli Stati membri

In vigore dal 11 dic 2013
Misure degli Stati membri Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio che sono almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (19). Gli Stati membri non adottano misure che potrebbero essere dannose per i programmi o i servizi forniti attraverso il loro esercizio, in particolare per quanto riguarda la continuità operativa delle infrastrutture.
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