Art. 25
Clausole aggiuntive
In vigore dal 11 dic 2013
Clausole aggiuntive
L'amministrazione aggiudicatrice e i contraenti possono modificare il contratto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:
a)
non modifichino l’oggetto dell’appalto;
b)
non sconvolgano l’equilibrio economico dell’appalto;
c)
non introducano condizioni che, se fossero apparse già all’inizio nei documenti d’appalto, avrebbero permesso l’ammissione di offerenti diversi da quelli poi ammessi o avrebbero permesso l’aggiudicazione a un’offerta diversa da quella selezionata.
Storico versioni
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