Art. 25 · Clausole aggiuntive

Art. 25

Clausole aggiuntive

In vigore dal 11 dic 2013
Clausole aggiuntive L'amministrazione aggiudicatrice e i contraenti possono modificare il contratto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni: a) non modifichino l’oggetto dell’appalto; b) non sconvolgano l’equilibrio economico dell’appalto; c) non introducano condizioni che, se fossero apparse già all’inizio nei documenti d’appalto, avrebbero permesso l’ammissione di offerenti diversi da quelli poi ammessi o avrebbero permesso l’aggiudicazione a un’offerta diversa da quella selezionata.
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