Art. 23 · Appalti frazionati

Art. 23

Appalti frazionati

In vigore dal 11 dic 2013
Appalti frazionati 1.   L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato. 2.   Un appalto frazionato si compone di una fase fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori e dei servizi contrattuali per la fase in questione, e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio che di esecuzione. I documenti dell’appalto indicano gli elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto, prezzo o modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di lavoro e servizi in ciascuna frazione. 3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti. 4.   L’esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata al contraente alle condizioni previste dall’appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni è confermata con ritardo o non è confermata, il contraente può beneficiare, se l’appalto lo prevede e alle condizioni da esso definite, di un’indennità di attesa o di una sanzione per inadempimento. 5.   Qualora, con riferimento a una fase specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori, le forniture o i servizi concordati per quella fase non sono stati completati, può, se il contratto lo prevede, chiedere il risarcimento dei danni e recedere dal contratto alle condizioni da questo stabilite.
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