Art. 21 · Sicurezza delle informazioni

Art. 21

Sicurezza delle informazioni

In vigore dal 11 dic 2013
Sicurezza delle informazioni Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
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