Art. 15 · Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

Art. 15

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

In vigore dal 11 dic 2013
Ruolo dell'Agenzia spaziale europea 1.   Per la fase di dispiegamento del programma Galileo di cui all', lettera c), la Commissione conclude senza indugio con l’ESA un accordo di delega che precisa i compiti di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema. L'accordo di delega con l’ESA è concluso in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012. L'accordo di delega definisce, nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati, le condizioni generali per gestire i finanziamenti affidati all’ESA e, in particolare, le azioni da realizzare per la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali. Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e calendario, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate. 2.   Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità della procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e l’ESA. 3.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e dei contratti con entità del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA, comprese le informazioni riguardanti i subappalti. 4   Per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS di cui all', lettera d), e all', gli accordi operativi tra l'agenzia del GNSS europeo e l'ESA di cui all', paragrafo 4, riguardano il ruolo dell'ESA durante tale fase e la sua cooperazione con l'agenzia del GNSS europeo, in particolare per quanto riguarda: a) la concezione, la progettazione, il monitoraggio, gli appalti e la validazione nell'ambito dello sviluppo delle future generazioni dei sistemi; b) il supporto tecnico in relazione al funzionamento e alla manutenzione dell'attuale generazione dei sistemi. Tali accordi sono conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e alle misure stabilite dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 3. 5.   Fatto salvo l'accordo di delega e gli accordi operativi di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 4, la Commissione può richiedere all'ESA le competenze tecniche e le informazioni necessarie per assolvere i suoi compiti nel quadro del presente regolamento.
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