Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 2013
L’elenco dei prodotti primari autorizzati aromatizzanti di affumicatura, con l’esclusione di tutti gli altri nell’Unione, destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, come stabilito all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2065/2003, figura nell’allegato del presente regolamento.
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