Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 dic 2013
Gli additivi alimentari «Nero brillante BN, nero PN» (E 151) o «Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» (E 466) nonché gli alimenti contenenti tali additivi alimentari etichettati o immessi sul mercato fino a ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettano le prescrizioni di cui al presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
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