Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando la notificazione è firmata dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi provano per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.»; 2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il formulario CO e la documentazione sono presentati alla Commissione nel formato e nel numero di copie stabiliti periodicamente dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le notificazioni sono effettuate all’indirizzo indicato all’articolo 23, paragrafo 1.»; 3) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le notificazioni contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari applicabili di cui agli allegati I e II. Le informazioni sono corrette e complete.»; 4) all’articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   L’, l’articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 21 e l’articolo 23 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.»; 5) all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano fatto conoscere il loro punto di vista, la Commissione adotta una decisione definitiva che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria.»; 6) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le parti cui sono state rivolte le obiezioni della Commissione o che ne sono state informate possono presentare le loro osservazioni sulle obiezioni stesse. Le osservazioni sono presentate per iscritto entro il termine impartito. Nelle osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti e le circostanze a loro noti pertinenti ai fini della propria difesa e allegare tutti i documenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato all’articolo 23, paragrafo 1. Il formato in cui vanno presentate le osservazioni e il numero di copie richieste sono di volta in volta indicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.»; 7) all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende neppure alla corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, alla corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati membri o alla corrispondenza tra la Commissione e altre autorità in materia di concorrenza.»; 8) all’articolo 19, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro e non oltre 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento. Se le imprese interessate offrono di assumere impegni entro 55 giorni lavorativi dall’avvio del procedimento ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi da tale data, gli impegni modificati sono considerati nuovi impegni ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004.»; 9) all’articolo 20, i paragrafi 1 e 1 bis sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione all’indirizzo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, nel formato e nel numero di copie indicati periodicamente dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio copia di detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri. 1 bis.   In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all’allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC), nonché il numero di copie indicato di volta in volta dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»; 10) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione può trasmettere i documenti e gli inviti ai destinatari in uno qualsiasi dei seguenti modi: a) consegna a mano dietro ricevuta; b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; c) fax con domanda di conferma del ricevimento; d) posta elettronica con domanda di conferma del ricevimento.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In caso di trasmissione mediante fax o posta elettronica, i documenti si presumono pervenuti al destinatario il giorno del loro invio.»; 11) all’articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Qualora specifichi che i documenti o le eventuali copie aggiuntive siano trasmessi per via elettronica, la Commissione indica di volta in volta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il formato richiesto. I documenti trasmessi per posta elettronica sono inviati all’indirizzo di posta elettronica pubblicato di volta in volta dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»; 12) gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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