Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 dic 2013
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata. In deroga al primo comma, i nomi «Tilsit» e «Tilsiter» possono continuare ad essere utilizzati nel territorio dell’Unione purché siano rispettati i principi e le norme del suo ordinamento giuridico.
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