Art. 2
In vigore dal 2 dic 2013
La data di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 per la determinazione dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2014, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell’applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati.
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