Art. 7
Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione
In vigore dal 2 dic 2013
Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione
1. Per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesamina, congiuntamente all' adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020, applicando il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014 e 2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Adegua dette assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %.
2. Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.
3. Nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017, a seguito del riesame intermedio dell'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nel caso uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente, la Commissione aggiunge o sottrae gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.
4. Gli adeguamenti richiesti risultanti dal paragrafo 3 sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.
5. L'effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non supera i 4 miliardi di EUR.
Storico versioni
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