Art. 19
Revisione a seguito di nuove norme o programmi per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna
In vigore dal 2 dic 2013
Revisione a seguito di nuove norme o programmi per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna
1. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1o gennaio 2014, il QFP viene riveduto al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.
2. La revisione relativa al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottata entro il 1o maggio 2015.
Storico versioni
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