Art. 18
Revisione relativa all'esecuzione
In vigore dal 2 dic 2013
Revisione relativa all'esecuzione
Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte prima del 1o maggio dell'anno n.
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