Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 dic 2013
All’articolo 9 del regolamento (CE) n. 723/2009, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Fra i membri di un ERIC vi devono essere uno Stato membro e due altri paesi che sono Stati membri o paesi associati. Altri Stati membri o paesi associati possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate in detto statuto. Possono parimenti aderire paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative, fatta salva l’approvazione dell’assemblea dei membri di cui all’articolo 12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto. 3.   Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri. Per un ERIC ospitato da uno Stato membro, le proposte di modifica del suo statuto richiedono l’accordo della maggioranza degli Stati membri che sono membri di tale ERIC.»
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