Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 dic 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 è modificato come segue: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione del 2013 termina il 28 febbraio 2014.»; 2) all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2013 le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 15 ottobre 2013.»; 3) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l’attuazione sia ultimata entro il 28 febbraio 2014.»; b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis: «5 bis.   Gli operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) N. 807/2010 e gli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 forniscono all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’anticipo le seguenti informazioni: a) dichiarazioni di spesa che giustifichino, per ciascuna voce di spesa, l’utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre 2013; e b) la conferma, per ciascuna voce di spesa, del saldo residuo degli anticipi inutilizzati al 15 ottobre 2013. Gli Stati membri fissano la data di trasmissione delle informazioni di cui al primo comma per consentirne l’inclusione nella comunicazione di cui al paragrafo 6.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2014, con le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (*1), l’importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2013, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine. (*1)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).» "
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