Art. 1 · Deroga

Art. 1

Deroga

In vigore dal 29 nov 2013
Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi: a) registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’ambiente rurale e marino delle Isole Baleari; b) aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché c) titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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