Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 nov 2013
Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 800/2008, uno Stato membro intenda prolungare misure per le quali ha già trasmesso alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure sono considerate trasmesse alla Commissione a condizione che non siano state apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.
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