Art. 7 · Verifica e raccolta obbligatoria

Art. 7

Verifica e raccolta obbligatoria

In vigore dal 28 nov 2013
Verifica e raccolta obbligatoria Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione di cui all’allegato IV.
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