Art. 6
Tempestività
In vigore dal 28 nov 2013
Tempestività
1. Le informazioni statistiche, come specificate nell’allegato III, sono trasmesse dalle BCN alla BCE annualmente, entro la chiusura dell’ultima giornata lavorativa del mese di maggio successivo alla fine dell’anno a cui si riferiscono.
2. Le BCN decidono entro quale termine e secondo quale periodicità esse ricevono i dati da parte degli operatori segnalanti al fine di adempiere alle scadenze per la segnalazione alla BCE e ne informano gli operatori segnalanti.
Storico versioni
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