Art. 3
Obblighi di segnalazione statistica
In vigore dal 28 nov 2013
Obblighi di segnalazione statistica
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alla BCN dello Stato membro in cui sono residenti le informazioni statistiche di cui all’allegato III, tenendo conto dei chiarimenti e delle definizioni contenute negli allegati I e II.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità al contesto nazionale. Le BCN devono assicurare che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento e consentano un accurato controllo del rispetto dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione di cui all’allegato IV.
Storico versioni
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