Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 nov 2013
All’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:».
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