Art. 9 · Requisiti applicabili ai ganci di traino e ai dispositivi di attacco

Art. 9

Requisiti applicabili ai ganci di traino e ai dispositivi di attacco

In vigore dal 21 nov 2013
Requisiti applicabili ai ganci di traino e ai dispositivi di attacco I requisiti e i procedimenti di prova applicabili ai ganci di traino e ai dispositivi di attacco di cui all’allegato II (C4) del regolamento (UE) n. 168/2013 devono essere rispettivamente verificati ed eseguiti in conformità all’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:44:oj#art-9