Art. 5
Specifiche tecniche relative ai requisiti di costruzione dei veicoli e ai procedimenti di prova
In vigore dal 21 nov 2013
Specifiche tecniche relative ai requisiti di costruzione dei veicoli e ai procedimenti di prova
1. I procedimenti di prova per la costruzione dei veicoli devono essere eseguiti nel rispetto dei requisiti di prova di cui al presente regolamento.
2. I procedimenti di prova devono essere svolti dall’autorità di omologazione o in sua presenza, oppure, previa approvazione dell’autorità di omologazione, dal servizio tecnico.
3. I metodi di misura e i risultati delle prove devono essere comunicati all’autorità di omologazione utilizzando il formato per i verbali di prova definito a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013.
Storico versioni
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