Art. 23 · Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

Art. 23

Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

In vigore dal 21 nov 2013
Omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti A norma degli del regolamento (UE) n. 168/2013 e con decorrenza dalle date riportate nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013, le autorità nazionali sono tenute, per quanto concerne i veicoli nuovi non conformi al regolamento (UE) n. 168/2013 e al presente regolamento, a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e, per motivi riguardanti le emissioni, il consumo di carburante o di energia, oppure i requisiti applicabili in materia di sicurezza funzionale o di costruzione dei veicoli, a vietare l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o la messa in esercizio di detti veicoli.
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