Art. 21 · Standard di qualità e valutazione dei servizi tecnici

Art. 21

Standard di qualità e valutazione dei servizi tecnici

In vigore dal 21 nov 2013
Standard di qualità e valutazione dei servizi tecnici I servizi tecnici devono conformarsi agli standard di qualità e alle procedure per la loro valutazione di cui all’allegato II (C16) del regolamento (UE) n. 168/2013. Il rispetto di detti standard e procedure va verificato in conformità all’allegato XVII del presente regolamento.
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