Art. 16
Requisiti applicabili ai sistemi diagnostici funzionali di bordo (OBD)
In vigore dal 21 nov 2013
Requisiti applicabili ai sistemi diagnostici funzionali di bordo (OBD)
I requisiti e i procedimenti di prova applicabili ai sistemi diagnostici funzionali di bordo (OBD) di cui all’allegato II (C11) del regolamento (UE) n. 168/2013 devono essere rispettivamente verificati ed eseguiti in conformità all’allegato XII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:44:oj#art-16