Art. 12 · Requisiti applicabili alle sporgenze esterne

Art. 12

Requisiti applicabili alle sporgenze esterne

In vigore dal 21 nov 2013
Requisiti applicabili alle sporgenze esterne I requisiti e i procedimenti di prova applicabili alle sporgenze esterne di cui all’allegato II (C7) del regolamento (UE) n. 168/2013 devono essere rispettivamente verificati ed eseguiti in conformità all’allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:44:oj#art-12