Art. 9 · Norme in materia di qualità

Art. 9

Norme in materia di qualità

In vigore dal 20 nov 2013
Norme in materia di qualità 1.   Gli Stati membri si assicurano della qualità dei dati trasmessi. 2.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 3.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) sui metadati di riferimento utilizzando gli standard del Sistema statistico europeo e, in particolare, sulle fonti di dati, le definizioni e i metodi di stima utilizzati per il primo anno di riferimento; gli Stati membri provvedono a informare la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi loro modifica. 4.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche. 5.   Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all’ del presente regolamento siano coerenti con quelli richiesti dall’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 862/2007.
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