Art. 4 · Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione

Art. 4

Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione

In vigore dal 20 nov 2013
Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione 1.   Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell’anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale alla data di riferimento, conformemente all’, lettera c). 2.   Gli Stati membri possono stimare la popolazione totale di cui al paragrafo 1 sulla base della popolazione legalmente residente o dichiarata nei registri, utilizzando metodi statistici di stima basati su dati scientifici, ben documentati e pubblicamente disponibili.
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