Art. 1
In vigore dal 20 nov 2013
Il regolamento (CE) n. 111/2005 è così modificato:
1)
nel titolo del regolamento, all’, all’, lettere d) ed e), all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 17, primo comma, all’articolo 20, primo comma, e all’articolo 25, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione». All’, lettera e), all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 18 e all’articolo 22, primo comma, l’espressione «territorio doganale della Comunità» è sostituita dall’espressione «territorio doganale dell’Unione». All’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’espressione «territorio doganale della Comunità» è sostituita dall’espressione «territorio doganale dell’Unione»;
2)
all’:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) “sostanza classificata”: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e i medicinali veterinari quali definiti all’, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell’allegato;
(*1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)."
(*2) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).»;"
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) “importazione”: l’introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l’immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*3);
(*3) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).»;"
c)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) “prodotto naturale”: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
(*4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;"
3)
all’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Tutte le importazioni, esportazioni o attività di intermediazione che riguardano sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, sono documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.»;
4)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Gli operatori assicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della sostanza o delle sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, come indicato nell’allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.»;
5)
all’articolo 6:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo diversa disposizione, gli operatori stabiliti nell’Unione, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 1 dell’allegato, sono titolari di una licenza. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito rilascia la licenza.
Nel valutare se rilasciare la licenza, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle licenze e per stabilire i casi in cui la licenza non è necessaria.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. La Commissione stabilisce un modello di licenza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»;
6)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. Salva diversa disposizione, gli operatori stabiliti nell’Unione, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 2 dell’allegato, o attività di esportazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 3 dell’allegato, sono titolari di una registrazione. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito rilascia la registrazione.
Nel valutare se concedere la registrazione, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle registrazioni e per stabilire i casi in cui la registrazione non è necessaria.
2. L’autorità competente può sospendere o revocare la registrazione se le condizioni che ne hanno consentito la concessione non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.»;
7)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Al momento dell’introduzione delle sostanze classificate nel territorio doganale dell’Unione per le operazioni di scarico o trasbordo, la custodia temporanea, la custodia in una zona franca sottoposta a controlli del tipo I o in un deposito franco e il vincolo alla procedura unionale di transito esterno, il fine lecito deve essere dimostrato dall’operatore se le autorità competenti lo richiedono.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, affinché tutti i movimenti di sostanze classificate nell’ambito del territorio doganale dell’Unione possano essere controllati dalle autorità competenti e il rischio di diversione ridotto al minimo.»;
8)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. Gli operatori stabiliti nell’Unione notificano immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che lascino presumere che le sostanze in questione, oggetto di importazione, esportazione o attività di intermediazione potrebbero essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
A tal fine gli operatori forniscono tutte le informazioni disponibili, quali:
a)
il nome della sostanza classificata;
b)
il quantitativo e il peso della sostanza classificata;
c)
il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle attività di intermediazione.
Tali informazioni sono raccolte unicamente per impedire la diversione delle sostanze classificate.
2. Gli operatori forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro esportazioni, importazioni o attività di intermediazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare le informazioni necessarie alle autorità competenti per monitorare tali attività.
La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le norme procedurali sulla comunicazione di dette informazioni, eventualmente anche in forma elettronica, alla banca dati europea sui precursori di droghe istituita con il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) («banca dati europea»). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
(*5) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).»;"
9)
all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Al fine di rispondere rapidamente alle nuove tendenze in materia di diversione, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione possono proporre di aggiungere una sostanza non classificata all’elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di controllarne temporaneamente il commercio. Le modalità e i criteri per l’inserimento o la rimozione dall’elenco sono specificati nelle linee guida di cui al paragrafo 1.
5. Se il controllo volontario da parte dell’industria non è ritenuto sufficiente ad impedire l’uso di una sostanza non classificata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, la Commissione può aggiungere la sostanza non classificata all’allegato mediante atti delegati conformemente all’articolo 30 ter.»;
10)
all’articolo 11:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell’allegato e le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3 dell’allegato, a destinazione di determinati paesi, sono precedute da una notificazione preventiva all’esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell’Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, conformemente all’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter del presente regolamento per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l’esportazione di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3 dell’allegato, al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione delle sostanze classificate.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all’esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti.»;
11)
all’articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, le esportazioni di sostanze classificate elencate alla categoria 3 dell’allegato sono subordinate ad un’autorizzazione di esportazione solo nel caso in cui sia necessaria una notificazione preventiva dell’esportazione.»;
12)
all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Le richieste di autorizzazione di esportazione relative alle sostanze classificate elencate alla categoria 4 dell’allegato contengono le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e).»;
13)
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate per la concessione di un’autorizzazione di esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti.»;
14)
all’articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, nel caso in cui le sostanze di cui al primo comma siano oggetto di scarico o trasbordo, si trovino in custodia temporanea, in una zona franca sottoposta ai controlli del tipo I o in un deposito franco o siano vincolate alla procedura unionale di transito esterno, tale autorizzazione di importazione non è necessaria.»;
15)
all’articolo 26:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi gli articoli da 11 a 25 e i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l’introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale dell’Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l’ingresso di spedizioni di sostanze non classificate nel territorio doganale dell’Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono prove sufficienti che tali sostanze sono destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
L’autorità competente ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, utilizzando la procedura di cui all’articolo 27.
Tali sostanze si considerano proposte per l’inserimento nell’elenco delle sostanze non classificate di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).
3 ter. Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, in particolare:
a)
di ottenere informazioni su tutti gli ordinativi o le operazioni che riguardano sostanze non classificate;
b)
di avere accesso ai locali professionali al fine di raccogliere prove di transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate.»;
16)
il titolo del capo V è sostituito dal seguente:
«ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE»;
17)
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
In aggiunta alle misure di cui all’articolo 26, è conferito alla Commissione il potere di stabilire, se necessario, mediante atti di esecuzione misure volte a garantire un efficace controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l’uso di formulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione, al fine di evitare la diversione dei precursori di droghe. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»;
18)
l’articolo 29 è soppresso;
19)
l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
1. La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
20)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 30 bis
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter del presente regolamento per adeguare il relativo allegato alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe, in particolare le sostanze che possono essere trasformate facilmente in sostanze classificate, e per conformarsi a eventuali modifiche delle tabelle dell’allegato della convenzione delle Nazioni Unite.
Articolo 30 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 19 e 30 bis e all’articolo 32, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 19 e 30 bis e all’articolo 32, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, degli articoli 19 e 30 bis e dell’articolo 32, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
21)
l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano tempestivamente alla Commissione in forma elettronica, attraverso la banca dati europea, tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare relativamente alle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita, nonché al commercio lecito di tali sostanze.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per precisare le condizioni e i requisiti relativi alle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, valuta l’efficacia del presente regolamento e, conformemente all’articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, elabora una relazione annuale da presentare all’organo internazionale di controllo degli stupefacenti.
4. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e il funzionamento del presente regolamento, e in particolare sull’eventuale necessità di misure supplementari finalizzate a monitorare e controllare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate.»;
22)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 32 bis
Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione utilizzano la banca dati europea, alle condizioni previste per il suo uso, per le seguenti funzioni:
a)
facilitare la comunicazione di informazioni a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, nonché la segnalazione all’organo internazionale di controllo degli stupefacenti a norma dell’articolo 32, paragrafo 3;
b)
gestire un registro europeo degli operatori ai quali è stata rilasciata una licenza o è stata concessa una registrazione;
c)
consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro attività di esportazione, di importazione o di intermediazione conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, in forma elettronica.»;
23)
l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
1. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri è effettuato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), e sotto la vigilanza dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di cui all’articolo 28 di tale direttiva.
2. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea, è effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.
3. Ai fini del presente regolamento non è trattata alcuna categoria particolare di dati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.
4. I dati personali raccolti ai fini del presente regolamento non sono soggetti ad ulteriore trattamento contrario alla direttiva 95/46/CE o al regolamento (CE) n. 45/2001 e non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.
5. Gli Stati membri e la Commissione non trattano i dati personali secondo modalità incompatibili con le finalità di cui all’articolo 32 bis.
Fatto salvo l’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti o trattati a norma del presente regolamento sono utilizzati per prevenire la diversione di sostanze classificate.
(*7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)."
(*8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"
24)
nell’allegato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle sostanze classificate»;
b)
prima della prima tabella, è inserito il sottotitolo seguente:
«Categoria 1»;
c)
alla categoria 1, il codice NC della Norefedrina è sostituito dal seguente:
«
2939 44 00
»;
d)
alla categoria 1, nell’elenco delle sostanze è aggiunta la sostanza seguente:
«Alpha-fenilacetoacetonitrile, Codice NC 2926 90 95 , N. CAS 4468-48-8»;
e)
è aggiunta la categoria seguente:
«Categoria 4
Sostanza
Denominazione NC (se diversa)
Codice NC
Medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o relativi sali
Contenenti efedrina o relativi sali
3003 40 20
3004 40 20
Medicinali e prodotti veterinari contenenti pseudoefedrina o relativi sali
Contenenti pseudoefedrina (DCI) o relativi sali
3003 40 30
3004 40 30 ».
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