Art. 1 · Ambito di applicazione e obiettivi

Art. 1

Ambito di applicazione e obiettivi

In vigore dal 20 nov 2013
Il regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione e obiettivi Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intraunionale di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione.»; 2) all’: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)   “sostanza classificata”: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e i medicinali veterinari quali definiti all’, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); (*1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)." (*2)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).»;" b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c)   “immissione sul mercato”: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nell’Unione; o l’immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l’intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nell’Unione;»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «h)   “utilizzatore”: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo; i)   “prodotto naturale”: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;" 3) all’articolo 3: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il possesso o l’immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I è subordinato all’ottenimento da parte degli operatori e degli utilizzatori di una licenza dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati. 3.   L’operatore titolare di una licenza fornisce sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I solo a operatori o utilizzatori che sono anche titolari di una licenza e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.»; b) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Fatto salvo il paragrafo 8, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori e agli utilizzatori l’obbligo di provare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono menzionate l’operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze classificate interessate. Le autorità competenti rilasciano, in via di principio, licenze speciali per un periodo di tempo indeterminato, ma possono sospenderle o revocarle ove vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata. 6.   Gli operatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di immettere sul mercato le sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I. A decorrere dal 1o luglio 2015, gli utilizzatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di entrare in possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali registrazioni speciali sono considerate valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori o degli utilizzatori interessati. 6 bis.   L’operatore titolare di una registrazione fornisce sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I solo ad altri operatori o utilizzatori che sono titolari anche della registrazione e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. 6 ter.   Nel valutare se concedere la registrazione, le autorità competenti tengono conto, in particolare, della competenza e dell’integrità del richiedente. Esse rifiutano la registrazione se vi sono ragionevoli motivi di dubitare dell’adeguatezza e dell’affidabilità del richiedente o del responsabile del commercio delle sostanze classificate. Esse possono sospendere o revocare la registrazione se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una registrazione o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la registrazione era stata concessa. 6 quater.   Le autorità competenti possono esigere dagli operatori e dagli utilizzatori il pagamento di una tassa per la domanda di licenza o di registrazione. In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti valutano l’opportunità di modulare il livello della tassa in funzione delle dimensioni dell’impresa. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all’espletamento della domanda. 7.   Le autorità competenti inseriscono gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per: a) la concessione della licenza, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire; b) la concessione della registrazione, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire; c) l’inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis conformemente al paragrafo 7 del presente articolo. Le categorie di dati personali di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo non comprendono le categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). (*4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).»;" 4) all’articolo 4: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nell’Unione che fornisca a un acquirente una sostanza classificata nelle categorie 1 o 2 dell’allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l’uso o gli usi specifici della sostanza in questione. L’operatore ottiene una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. Tale dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell’allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti: «3.   L’operatore che fornisce sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell’allegato I appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione autenticandola come conforme all’originale. Tale documento accompagna sempre le sostanze della categoria 1 che circolano all’interno dell’Unione ed è presentato, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di trasporto. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’ottenimento e l’uso delle dichiarazioni degli acquirenti.»; 5) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per la documentazione relativa alle miscele contenenti sostanze classificate.»; 6) all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate.»; 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Notifica alle autorità competenti 1.   Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insoliti che riguardano sostanze classificate destinate all’immissione sul mercato che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. A tal fine, gli operatori forniscono ogni informazione disponibile che consenta alle autorità competenti di verificare la legittimità dell’ordine o della transazione in questione. 2.   Gli operatori forniscono alle autorità competenti le informazioni pertinenti in forma sintetica relative alle loro transazioni che riguardano sostanze classificate. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per la trasmissione, da parte degli operatori, delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da trattare per tali finalità e le garanzie relative al trattamento di tali dati personali. 4.   Gli operatori non divulgano i dati personali raccolti a norma del presente regolamento a destinatari diversi dalle autorità competenti.»; 8) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione elabora e aggiorna orientamenti al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate.»; 9) all’articolo 10: a) al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) avere accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere le prove di irregolarità; c) trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni non conformi al presente regolamento.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, e in particolare: a) ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze non classificate o su operazioni che riguardano sostanze non classificate; b) avere accesso ai locali commerciali al fine di raccogliere le prove delle transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate; c) trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni per impedire l’utilizzo di specifiche sostanze non classificate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. 3.   Le autorità competenti rispettano le informazioni commerciali riservate.»; 10) gli articoli da 13 a 16 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Comunicazioni degli Stati membri 1.   Per introdurre i necessari adeguamenti alle norme sul controllo del commercio delle sostanze, classificate e non classificate, le autorità competenti degli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione, in forma elettronica, tramite la banca dati europea di cui all’articolo 13 bis, tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare riguardo alle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita e al commercio lecito di tali sostanze. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis per precisare le condizioni e i requisiti relativi alle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, trasmette all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, una sintesi delle comunicazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 13 bis Banca dati europea sui precursori di droghe 1.   La Commissione istituisce una banca dati europea sui precursori di droghe con le seguenti funzioni: a) facilitare la comunicazione delle informazioni, se possibile in maniera aggregata e anonima, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l’analisi di tali informazioni a livello di Unione e la presentazione di rapporti all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 3; b) creare un registro europeo degli operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione; c) consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, in forma elettronica, come specificato nelle misure di esecuzione adottate a norma dell’articolo 14. I dati personali sono inseriti nella banca dati europea solo dopo l’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3. 2.   La Commissione e le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l’esattezza dei dati personali contenuti nella banca dati europea, nonché per garantire la tutela dei diritti degli interessati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 3.   Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, compresi i dati personali, sono utilizzate conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e non sono conservate oltre il tempo necessario per le finalità del presente regolamento. È vietato il trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001. 4.   La Commissione rende disponibile al pubblico, in modo chiaro, completo e comprensibile, le informazioni relative alla banca dati europea, conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 13 ter Protezione dei dati 1.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano i dati personali conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo dello Stato membro di cui all’articolo 28 di tale direttiva. 2.   Fatto salvo l’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti o trattati a norma del presente regolamento sono utilizzati unicamente al fine di impedire la diversione di sostanze classificate. 3.   Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea, avviene nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati. 4.   Gli Stati membri e la Commissione non trattano i dati personali secondo modalità incompatibili con le finalità di cui all’articolo 13 bis. Articolo 14 Atti di esecuzione 1.   La Commissione può adottare i seguenti atti di esecuzione: a) norme sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni dell’acquirente di cui all’articolo 4 in forma elettronica, se del caso; b) norme sulle modalità di trasmissione a una banca dati europea delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, anche, se del caso, in forma elettronica; c) norme procedurali per la concessione di licenze e registrazioni e per l’inserimento di operatori ed utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7. 2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 2. Articolo 14 bis Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (*6). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). 2.   Nei caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 15 Adeguamento degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis al fine di adeguare gli allegati I, II e III alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe e al fine di conformarsi a eventuali modifiche apportate alle tabelle dell’allegato della convenzione delle Nazioni Unite. Articolo 15 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 7, secondo comma, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 7, secondo comma, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’articolo 7, secondo comma, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 13, paragrafo 2, o dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo, che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 16 Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti che adottano a norma del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati a norma degli articoli 10 e 12 e delle successive modifiche. 2.   La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. 3.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del presente regolamento, in particolare sull’eventuale necessità di misure supplementari finalizzate a sorvegliare e controllare le transazioni sospette con sostanze non classificate. (*5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)." (*6)  Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1)." (*7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 11) all’allegato I: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Elenco delle sostanze classificate»; b) alla categoria 1, il codice NC della Norefedrina è sostituito dal seguente: « 2939 44 00 »; c) alla categoria 1, nell’elenco delle sostanze è aggiunta la sostanza seguente: «ALFA-fenilacetoacetonitrile, codice NC 2926 90 95 , n. CAS 4468-48-8»; d) il testo della categoria 2 è sostituito dell’allegato del presente regolamento; 12) all’allegato III, il testo «autorizzazione/» è soppresso.
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