Art. 7 · Piano di riciclaggio della nave

Art. 7

Piano di riciclaggio della nave

In vigore dal 20 nov 2013
Piano di riciclaggio della nave 1.   Un piano di riciclaggio relativo alla nave è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio della nave tratta qualsiasi elemento specifico della nave non contemplato nel piano dell’impianto di riciclaggio delle navi o tale da richiedere in futuro procedure speciali. 2.   Il piano di riciclaggio della nave: a) è elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO e delle informazioni relative alla nave fornite dall’armatore conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), in modo che il suo contenuto sia conforme alle informazioni che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi; b) chiarisce se e in quale misura i lavori preparatori, quali il pretrattamento, l’individuazione di potenziali pericoli e l’eliminazione delle scorte, debbano svolgersi in un luogo diverso dall’impianto di riciclaggio delle navi indicato nel piano di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio della nave dovrebbe includere l’indicazione del luogo in cui la nave sarà collocata durante le operazioni di riciclaggio e un piano conciso relativo all’arrivo e al collocamento sicuro della specifica nave da riciclare; c) include informazioni concernenti la definizione, il mantenimento e il controllo delle condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo per la nave in questione, tenendo conto di elementi quali la sua struttura, la sua configurazione e il suo carico precedente, nonché le altre informazioni necessarie sulle modalità di attuazione del piano di riciclaggio della nave; d) include informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e di rifiuti che saranno prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali e i rifiuti che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi, e sulle relative modalità di gestione e di stoccaggio nell’impianto di riciclaggio delle navi e nei successivi impianti; e e) è predisposto separatamente, in linea di principio, per ciascun impianto di riciclaggio interessato, nel caso occorra fare ricorso a più di un impianto di riciclaggio, e identifica l’ordine di uso e le attività autorizzate che si svolgeranno in tali impianti. 3.   Il piano di riciclaggio della nave è tacitamente o esplicitamente approvato dall’autorità competente conformemente ai requisiti dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi, se del caso. L’approvazione esplicita è rilasciata quando l’autorità competente trasmette una notifica scritta della sua decisione sul piano di riciclaggio della nave all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione. L’approvazione tacita è presunta qualora l’autorità competente non notifichi all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione alcuna obiezione scritta al piano di riciclaggio della nave entro un periodo di riesame stabilito conformemente ai requisiti dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi, se del caso, e notificato conformemente all’, paragrafo 2, lettera b). 4.   Gli Stati membri possono chiedere alla propria amministrazione di trasmettere all’autorità competente dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi le informazioni fornite dall’armatore a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dettagli: i) la data in cui la nave è stata immatricolata nello Stato di cui la nave batte bandiera; ii) il numero di identificazione (numero IMO) della nave; iii) il numero di scafo sulle nuove navi; iv) il nome e il tipo della nave; v) il porto in cui la nave è immatricolata; vi) il nome e l’indirizzo dell’armatore nonché il numero di identificazione IMO del proprietario registrato; vii) il nome e l’indirizzo dell’impresa; viii) il nome di ogni società di classificazione che abbia classificato la nave; ix) le caratteristiche principali della nave [lunghezza fuori tutto (LOA), larghezza (fuori ossatura), altezza di costruzione, LDT, stazza lorda e netta, tipo e prestazioni del motore].
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