Art. 4 · Controllo dei materiali pericolosi

Art. 4

Controllo dei materiali pericolosi

In vigore dal 20 nov 2013
Controllo dei materiali pericolosi L’installazione o l’uso dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi è vietata o limitata come indicato nell’allegato I, fatti salvi altri requisiti previsti dal pertinente diritto dell’Unione che richieda misure ulteriori.
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