Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 nov 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «nave», un’unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell’ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autoelevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units — FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units — FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorchiate; 2) «nuova nave», una nave: a) il cui contratto di costruzione è stipulato alla data o successivamente alla data di applicazione del presente regolamento; b) in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata, o che si trova a un equivalente stadio di costruzione, sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data; o c) la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data; 3) «nave cisterna», una petroliera come definita all’allegato I della convenzione per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL») o una cisterna per il trasporto di sostanze liquide nocive (SLN) come definita all’allegato II di detta convenzione; 4) «materiali pericolosi», qualsiasi materiale o sostanza suscettibile di creare rischi per la salute umana e/o l’ambiente; 5) «rifiuti generati dall’attività», le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi soggetti ai requisiti della convenzione MARPOL; 6) «riciclaggio delle navi», l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati; 7) «impianto di riciclaggio delle navi», un’area delimitata che è un cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo ed è utilizzata per il riciclaggio delle navi; 8) «impresa di riciclaggio delle navi», il proprietario dell’impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi altro organismo o persona che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio dell’attività di riciclaggio della nave dal proprietario dell’impianto di riciclaggio della nave; 9) «amministrazione», un’autorità governativa designata da uno Stato membro come responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti la sua bandiera o alle navi che operano sotto la sua autorità; 10) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); 11) «autorità competente», un’autorità governativa o autorità governative designate da uno Stato membro o da un paese terzo come responsabili degli impianti di riciclaggio delle navi, nell’ambito di una o più zone geografiche o di un settore di competenza, relativamente a tutte le operazioni nel territorio soggetto alla giurisdizione di detto Stato; 12) «stazza lorda», la stazza lorda (GT) calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all’allegato I della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o di qualsiasi altra convenzione successiva; 13) «persona competente», una persona in possesso delle qualifiche e della formazione adeguate, nonché di conoscenze, di esperienza e di competenze sufficienti per eseguire il lavoro specifico; 14) «armatore», la persona fisica o giuridica registrata come proprietario della nave, inclusa la persona fisica o giuridica proprietaria della nave per un periodo limitato in attesa della sua vendita o consegna a un impianto di riciclaggio delle navi, oppure, in mancanza di immatricolazione, la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altro organismo o persona, come l’amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dal proprietario della stessa, e la persona giuridica che gestisce una nave di proprietà dello Stato; 15) «nuova installazione», l’installazione di sistemi, attrezzature, isolamento o altro materiale su una nave dopo la data di applicazione del presente regolamento; 16) «piano di riciclaggio della nave», un piano elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi per ogni singola nave da riciclare sotto la sua responsabilità, tenendo conto delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO; 17) «piano dell’impianto di riciclaggio delle navi», un piano predisposto dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi e adottato dal consiglio di amministrazione o dall’organo direttivo appropriato dell’impresa di riciclaggio delle navi, che descrive i processi e le procedure operativi correlati al riciclaggio delle navi presso l’impianto di riciclaggio delle navi e che riguarda in particolare la sicurezza e la formazione dei lavoratori, la protezione della salute umana e dell’ambiente, i ruoli e le responsabilità del personale, la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze e i sistemi di monitoraggio, registrazione e notifica, alla luce delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO; 18) «locale sicuro per l’ingresso», una zona che soddisfa tutti i seguenti criteri: a) il tenore di ossigeno dell’atmosfera e la concentrazione di vapori infiammabili rientrano nei limiti di sicurezza; b) le concentrazioni di eventuali materiali tossici nell’atmosfera restano nei limiti consentiti; c) eventuali residui o materiali associati ai lavori autorizzati dalla persona competente non danno luogo a un rilascio incontrollato di materiali tossici o a una concentrazione pericolosa di vapori infiammabili nelle condizioni atmosferiche esistenti, che restano conformi alle prescrizioni; 19) «locale sicuro per lavori a caldo», una zona in cui siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) presenza di condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi di esplosione, anche per l’assenza di gas, quando si usano apparecchi di saldatura ad arco elettrico o a gas, attrezzi da taglio o da combustione o altri tipi di fiamma libera, e in occasione di operazioni di riscaldamento, di smerigliatura o che possono generare scintille; b) i criteri relativi al locale sicuro per l’ingresso previsti al punto 18 sono soddisfatti; c) le condizioni atmosferiche esistenti non cambiano a seguito dei lavori a caldo; d) tutti i locali contigui sono stati puliti, resi inerti o trattati in maniera sufficiente a impedire l’avvio o la propagazione di un incendio; 20) «dichiarazione di completamento», una dichiarazione rilasciata dall’operatore dell’impianto di riciclaggio della nave che conferma il completamento del riciclaggio della nave conformemente al presente regolamento; 21) «certificato di inventario», un certificato specifico per la nave, che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’ ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’; 22) «certificato di idoneità al riciclaggio», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’, paragrafo 9, ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’, paragrafo 7, e dal piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’; 23) «dichiarazione di conformità», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di un paese terzo ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’; 24) «tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT)», peso di una nave in tonnellate calcolato senza carico, carburante, olio lubrificante in cisterne di stoccaggio, acqua di zavorra, acqua dolce, acqua di alimentazione, scorte non utilizzate, passeggeri ed equipaggio con relativi effetti personali e che è costituito dalla somma del peso dello scafo, della struttura, dei macchinari, delle attrezzature e degli accessori della nave. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera d), e degli si intende per: a) «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «trattamento» e «gestione dei rifiuti» lo stesso significato di cui all’ della direttiva 2008/98/CE; b) «ispezione del sito», un’ispezione dell’impianto di riciclaggio delle navi allo scopo di valutare se le condizioni nel sito siano conformi a quelle descritte da qualsiasi documento utile fornito; c) «lavoratore», qualsiasi persona che svolge un’attività, su base regolare o temporanea, nell’ambito di un rapporto di lavoro, incluso il personale alle dipendenze di imprese appaltanti e subappaltanti; d) «gestione compatibile con l’ambiente», l’adozione di tutte le misure possibili dirette a far sì che i rifiuti e i materiali pericolosi siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti negativi che possono derivare da tali materiali e rifiuti. 3.   Ai fini del punto 13, paragrafo 1, una persona competente può essere un lavoratore che abbia ricevuto una formazione o un impiegato con mansioni di gestione in grado di riconoscere e valutare rischi e pericoli professionali, nonché l’esposizione dei dipendenti a materiali potenzialmente pericolosi o a condizioni non sicure in un impianto di riciclaggio delle navi e che sia in grado di indicare le misure di protezione e le precauzioni da prendere per eliminare o ridurre tali pericoli, rischi o tale esposizione. Fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), l’autorità competente può definire criteri opportuni per la designazione di tali persone e può stabilire i compiti loro affidati.
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