Art. 23 · Richiesta di intervento

Art. 23

Richiesta di intervento

In vigore dal 20 nov 2013
Richiesta di intervento 1.   Le persone fisiche o giuridiche interessate o che possono essere interessate da una violazione dell’, in combinato disposto con l’ e l’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o che abbiano un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente relativo alla violazione dell’, in combinato disposto con l’ e l’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, sono legittimate a chiedere alla Commissione di intervenire a norma del presente regolamento in relazione a tale violazione o a una minaccia imminente della stessa. L’interesse delle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti stabiliti all’ del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) è considerato sufficiente ai fini del primo comma. 2.   La richiesta di intervento è corredata dei dati e delle informazioni pertinenti a sostegno di tale richiesta. 3.   Qualora una richiesta di intervento e le informazioni e i dati ad essa allegati indichino in maniera plausibile che si è verificata una violazione dell’, in combinato disposto con l’ e l’, paragrafo 1, lettera b), o che esiste una minaccia imminente di tale violazione, la Commissione tiene conto di tali richieste di intervento e informazioni e dati. In tali circostanze, la Commissione dà all’impianto di riciclaggio delle navi interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni riguardo alla richiesta di intervento e alle informazioni e ai dati allegati. 4.   La Commissione informa, senza indugio e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le persone che hanno presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 della sua decisione di accogliere o respingere la richiesta di intervento e indica i motivi della decisione.
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